|
Scarica il Testo In formato
PDF ->

POLIZZA
RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE
PER
MEDICI OSPEDALIERI DIPENDENTI
CON
LIMITAZIONE ALLA COLPA GRAVE E RIVALSA DELL'ENTE
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per
Assicurati: Medici e Dirigenti medici, Sanitari, Odontoiatri
e Veterinari del ruolo sanitario, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
determinato o con rapporto di collaborazione di qualunque tipo con il Servizio
Sanitario Nazionale;
Assicuratori: ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.
Contraente: Il Singolo ASSICURATO ovvero l’ ASSOCIAZIONE –
l’ ENTE che sottoscrive il contratto nell’interesse proprio nonché in nome e per
conto degli assicurati stessi, senza assumere alcuna obbligazione in ordine al
pagamento del premio che si intende a carico esclusivo di ciascun assicurato.
Sinistro: la richiesta di risarcimento in relazione a danni
per i quali è prestata l’assicurazione (azione di rivalsa).
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne gli assicurati da
quanto dagli stessi dovuto quali civilmente responsabili ai sensi di legge
esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a
loro colpa grave giudizialmente accertata con provvedimento definitivo o
esecutivo dall’Autorità Giudiziaria competente, che
abbiano causato a terzi la morte, lesioni personali, ovvero danni materiali a
beni tangibili, nello svolgimento della attività istituzionale, compresa
l’attività libero professionale intramoenia anche allargata, e derivanti:
- dall’azione di rivalsa esperita dall’Impresa di Assicurazioni
ai sensi delle Condizioni di Assicurazione della Polizza Aziendale;
- dall’azione di rivalsa esperita direttamente dall’Azienda di
appartenenza e/o dalla Pubblica Amministrazione in genere nei casi previsti
dalla legge limitatamente ai sinistri dalla stessa pagati.
Art. A. - ESCLUSIONI
L’assicurazione non vale per i danni:
A1. verificatisi in connessione con trasformazioni o
assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente
(fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.)
salvo che per l’attività diagnostica e terapeutica oggetto dell’assicurazione;
A2. che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di
nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile,
ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione
militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di
sabotaggio organizzato.
Art. B.- LIMITI DI INDENNIZZO
L’assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e
spese) fino a concorrenza massima complessiva del massimale previsto in prima
facciata di polizza, in aggiunta alle spese di difesa di cui al’articolo 8 che
ne regola la garanzia.
L’Assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta
responsabilità dell’Assicurato. In caso di responsabilità solidale di un
Assicurato con altri soggetti (assicurati o non assicurati), gli Assicuratori
risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1.- DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato
relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la
stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del
Codice Civile.
Art. 2.- PROROGA DELL’ASSICURAZIONE
Il contratto è stipulato per la durata di anni 1 a decorrere
dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio. La sola Parte assicurata ha
facoltà di dare disdetta al presente contratto con preavviso non inferiore a 60
giorni antecedenti alla scadenza, mentre gli Assicuratori sono obbligati a
mantenere fermo il contratto, senza variazioni di premio e condizioni, per la
durata di cinque anni.
Art. 3.- MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere
provate per iscritto.
Art. 4.- AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori
di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non
accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi
dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 5.- DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio gli Assicuratori sono tenuti
a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione
dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo
diritto di recesso.
Art. 6.- ALTRE ASSICURAZIONI
L’Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori
l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso
rischio, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. In caso di sinistro
l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il
nome degli altri.
Art. 7.- OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto
all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure agli Assicuratori entro
trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo
può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art.
1915 c.c.)
Art. 8.- GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO
Nei casi di operatività della polizza, la Società assume la
gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile
che amministrativo che penale, nell’interesse dell’Assicurato, designando propri
legali e tecnico ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti
all’Assicurato stesso. I costi inerenti ai legali e ai tecnici nominati dalla
Società restano interamente a carico della medesima anche oltre il massimale
previsto in polizza, senza limite di importo. Qualora l’Assicurato intenda
avvalersi di legali e tecnici di sua fiducia nonché in ipotesi di potenziale
insorgenza di conflitti di interesse, dovrà farne richiesta alla Società.
Concesso il gradimento alla scelta, la Società riconoscerà all’Assicurato le
spese legali e peritali da questi sostenute per resistere alle azioni promosse
nei suoi confronti, nel limite delle prestazioni
professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i
minimi previsti dalle tariffe professionali tempo per tempo vigenti. Sono
esclusi dalla garanzia il pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere e
oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti
in genere ecc.).
Art. 9.- ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico
dell’Assicurato.
Art. 10.- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le
norme di legge.
Art. 11.- INIZIO E LIMITI ALL’OGGETTO DELLA GARANZIA.
RETROATTIVITA’ ILLIMITATA.
L’Assicurazione vale solo per le richieste di risarcimento
pervenute alla Società dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di
validità del contratto e conseguenti anche a comportamenti gravemente colposi
posti in essere prima della data di effetto della presente polizza. Tuttavia,
per i fatti e/o comportamenti anteriori alla stipula della presente polizza,
l’assicurazione viene contratta limitatamente ed esclusivamente per le
responsabilità in relazione alle quali l’Assicurato non abbia ricevuto alla data
di stipula richiesta risarcitoria alcuna e se l’Assicurato non abbia avuto
percezione, notizia o conoscenza, dell’esistenza dei presupposti di detta
responsabilità. L’omessa percezione, notizia o conoscenza per colpa
dell’Assicurato del fatto o comportamento anteriore alla stipula della polizza
esclude, del pari, l’operatività della copertura assicurativa. In tal senso, ai
fini di quanto previsto dall’Art. 1892 c.c., l’Assicurato dichiara di non aver
ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi
posti in essere prima della stipulazione del contratto e di non essere a
conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di
risarcimento di danno a lui imputabile per fatto già verificatosi al momento
della stipulazione del contratto e conferma di essere cosciente che
l’inesattezza della dichiarazione ora resa comporta la decadenza dai diritti
assicurativi ai sensi della norma citata. Limitatamente ai danni che traggano
origine da azioni od omissioni poste in essere prima della stipulazione del
contratto, per i quali sia operante la garanzia postuma di una polizza R.C.
professionale stipulata precedentemente con altra compagnia, la presente
assicurazione avrà efficacia “a secondo rischio” rispetto alle somme garantite
dall’altra polizza, mentre risponderà “a primo rischio” per le garanzie non
prestate dall’altra polizza.
CONDIZIONI PARTICOLARI/AGGIUNTIVE
(valide se esplicitamente richiamate nell’apposito spazio in
prima facciata di polizza e corrisposta la relativa integrazione di premio)
AA) GARANZIA POSTUMA ILLIMITATA
L’Assicurazione copre tutti gli errori dipendenti da colpa grave
commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto, in
qualsiasi momento contestati, senza limite di tempo. La garanzia si estende
automaticamente a favore degli eredi per il caso di morte dell’Assicurato in
pendenza del contratto di assicurazione senza alcun onere o costo aggiuntivo,
con la sola esclusione dei casi di eutanasia o suicidio.
|