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POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE

PER MEDICI OSPEDALIERI DIPENDENTI

CON LIMITAZIONE ALLA COLPA GRAVE E RIVALSA DELL'ENTE

 

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per

Assicurati: Medici e Dirigenti medici, Sanitari, Odontoiatri e Veterinari del ruolo sanitario, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato o con rapporto di collaborazione di qualunque tipo con il Servizio Sanitario Nazionale;

Assicuratori: ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.

Contraente: Il Singolo ASSICURATO ovvero l’ ASSOCIAZIONE – l’ ENTE che sottoscrive il contratto nell’interesse proprio nonché in nome e per conto degli assicurati stessi, senza assumere alcuna obbligazione in ordine al pagamento del premio che si intende a carico esclusivo di ciascun assicurato.

Sinistro: la richiesta di risarcimento in relazione a danni per i quali è prestata l’assicurazione (azione di rivalsa).

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne gli assicurati da quanto dagli stessi dovuto quali civilmente responsabili ai sensi di legge esclusivamente in conseguenza di eventi addebitabili a loro colpa grave giudizialmente accertata con provvedimento definitivo o esecutivo dall’Autorità Giudiziaria competente, che abbiano causato a terzi la morte, lesioni personali, ovvero danni materiali a beni tangibili, nello svolgimento della attività istituzionale, compresa l’attività libero professionale intramoenia anche allargata, e derivanti:

- dall’azione di rivalsa esperita dall’Impresa di Assicurazioni ai sensi delle Condizioni di Assicurazione della Polizza Aziendale;

- dall’azione di rivalsa esperita direttamente dall’Azienda di appartenenza e/o dalla Pubblica Amministrazione in genere nei casi previsti dalla legge limitatamente ai sinistri dalla stessa pagati.

Art. A. - ESCLUSIONI

L’assicurazione non vale per i danni:

A1. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.) salvo che per l’attività diagnostica e terapeutica oggetto dell’assicurazione;

A2. che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Art. B.- LIMITI DI INDENNIZZO

L’assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese) fino a concorrenza massima complessiva del massimale previsto in prima facciata di polizza, in aggiunta alle spese di difesa di cui al’articolo 8 che ne regola la garanzia.

L’Assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell’Assicurato. In caso di responsabilità solidale di un Assicurato con altri soggetti (assicurati o non assicurati), gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1.- DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2.- PROROGA DELL’ASSICURAZIONE

Il contratto è stipulato per la durata di anni 1 a decorrere dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio. La sola Parte assicurata ha facoltà di dare disdetta al presente contratto con preavviso non inferiore a 60 giorni antecedenti alla scadenza, mentre gli Assicuratori sono obbligati a mantenere fermo il contratto, senza variazioni di premio e condizioni, per la durata di cinque anni.

Art. 3.- MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4.- AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L’Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5.- DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6.- ALTRE ASSICURAZIONI

L’Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 7.- OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure agli Assicuratori entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo (art. 1915 c.c.)

Art. 8.- GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

Nei casi di operatività della polizza, la Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativo che penale, nell’interesse dell’Assicurato, designando propri legali e tecnico ed esercitando tutti i diritti e le azioni spettanti all’Assicurato stesso. I costi inerenti ai legali e ai tecnici nominati dalla Società restano interamente a carico della medesima anche oltre il massimale previsto in polizza, senza limite di importo. Qualora l’Assicurato intenda avvalersi di legali e tecnici di sua fiducia nonché in ipotesi di potenziale insorgenza di conflitti di interesse, dovrà farne richiesta alla Società. Concesso il gradimento alla scelta, la Società riconoscerà all’Assicurato le spese legali e peritali da questi sostenute per resistere alle azioni promosse nei suoi confronti, nel limite delle prestazioni professionali effettivamente espletate e documentate, quantificate secondo i minimi previsti dalle tariffe professionali tempo per tempo vigenti. Sono esclusi dalla garanzia il pagamento di multe, ammende, sanzioni in genere e oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere ecc.).

Art. 9.- ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.

Art. 10.- RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11.- INIZIO E LIMITI ALL’OGGETTO DELLA GARANZIA. RETROATTIVITA’ ILLIMITATA.

L’Assicurazione vale solo per le richieste di risarcimento pervenute alla Società dall’Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto e conseguenti anche a comportamenti gravemente colposi posti in essere prima della data di effetto della presente polizza. Tuttavia, per i fatti e/o comportamenti anteriori alla stipula della presente polizza, l’assicurazione viene contratta limitatamente ed esclusivamente per le responsabilità in relazione alle quali l’Assicurato non abbia ricevuto alla data di stipula richiesta risarcitoria alcuna e se l’Assicurato non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell’esistenza dei presupposti di detta responsabilità. L’omessa percezione, notizia o conoscenza per colpa dell’Assicurato del fatto o comportamento anteriore alla stipula della polizza esclude, del pari, l’operatività della copertura assicurativa. In tal senso, ai fini di quanto previsto dall’Art. 1892 c.c., l’Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi posti in essere prima della stipulazione del contratto e di non essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere di un obbligo di risarcimento di danno a lui imputabile per fatto già verificatosi al momento della stipulazione del contratto e conferma di essere cosciente che l’inesattezza della dichiarazione ora resa comporta la decadenza dai diritti assicurativi ai sensi della norma citata. Limitatamente ai danni che traggano origine da azioni od omissioni poste in essere prima della stipulazione del contratto, per i quali sia operante la garanzia postuma di una polizza R.C. professionale stipulata precedentemente con altra compagnia, la presente assicurazione avrà efficacia “a secondo rischio” rispetto alle somme garantite dall’altra polizza, mentre risponderà “a primo rischio” per le garanzie non prestate dall’altra polizza.

CONDIZIONI PARTICOLARI/AGGIUNTIVE

(valide se esplicitamente richiamate nell’apposito spazio in prima facciata di polizza e corrisposta la relativa integrazione di premio)

AA) GARANZIA POSTUMA ILLIMITATA

L’Assicurazione copre tutti gli errori dipendenti da colpa grave commessi e i sinistri avvenuti nel periodo di validità del contratto, in qualsiasi momento contestati, senza limite di tempo. La garanzia si estende automaticamente a favore degli eredi per il caso di morte dell’Assicurato in pendenza del contratto di assicurazione senza alcun onere o costo aggiuntivo, con la sola esclusione dei casi di eutanasia o suicidio.

 

 

Aggiornato il

13 maggio, 2012

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