Condizione Aggiuntiva A:

IMPLANTOLOGIA (estensione per medici dentisti e odontoiatri)

A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 22, lettera m) “Rischi esclusi dall’assicurazione RCT”, la garanzia comprende i danni conseguenti ad interventi di implantologia. Per tale tipo di danni rimane a carico dell’Assicurato il 10% dell’importo di ogni sinistro con il minimo assoluto per ogni sinistro di Euro 500,00 (cinquecento) ed il massimo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento).