Condizione Aggiuntiva B:
INSUCCESSO IMPLANTARE ( estensione per medici dentisti e odontoiatri che effettuano implantologia )
A parziale deroga dell’articolo 22- lettera m e n) “Rischi esclusi dall’assicurazione RCT”, la garanzia comprende i danni economici derivanti all’Assicurato in caso di insuccesso di intervento di implantologia.
Per ogni sinistro la Compagnia corrisponderà all’Assicurato la somma di Euro 400,00 (quattrocento) dietro esibizione della seguente documentazione:
a) la ricevuta relativa all’onorario percepito in ordine alla prestazione effettuata con l’indicazione dell’intervento di implantologia effettuato;
b) la ricevuta dell’avvenuta restituzione della somma a favore del proprio paziente contenente la precisazione sul tipo di rimborso o una dichiarazione del paziente di essere stato riabilitato a titolo gratuito;
c) dichiarazione da parte dell’Assicurato che l’evento non è riferibile alla responsabilità di terzi.
La garanzia è operante fino a un massimo di due eventi denunciati e verificatisi per ogni anno di copertura assicurativa.