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POLIZZA-CONVENZIONE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono:
- ASSICURATO : il soggetto il cui interesse è coperto dall'assicurazione
- ASSICURAZIONE : il contratto di assicurazione
- COMPAGNIA : Navale Assicurazioni S.p.a.
- CONTRAENTE : il soggetto che stipula l'assicurazione
- INABILITA' TEMPORANEA : l'incapacità totale o parziale di attendere alle
ordinarie occupazioni
- DIARIA DI RICOVERO : la degenza comportante pernottamento, in Istituto di Cura
pubblico o privato, regolarmente autorizzato alla erogazione dell'assistenza
ospedaliera
- INDENNIZZO :la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro
- INFORTUNIO : ogni evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che
produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per
conseguenza la morte, una invalidità permanente, oppure una inabilità
temporanea.
Sono considerati infortuni anche:
l'asfissia non di origine morbosa;
gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
l'annegamento;
l'assideramento o il congelamento;
i colpi di sole o di calore;
le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
le affezioni conseguenti a punture di insetti o aracnidi e morsi di animali con esclusione comunque della malaria, del carbonchio e delle malattie tropicali;
-
INVALIDITA' PERMANENTE: la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile
della capacità all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente
dalla professione svolta;
- POLIZZA : il documento che prova l'assicurazione
- PREMIO : la somma dovuta alla Compagnia
- SINISTRO : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata
l'assicurazione
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato
relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la
stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1892, 1893, 1894 C.C.).
ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia
l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso
rischio; in caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne avviso a
tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi
dell'art. 1910 C.C.
ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il
premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle
ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di
premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno
dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del
pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 C.C. .I premi
devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla
Compagnia.
ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni
aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati
dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).
ART. 6 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato, o gli aventi diritto, deve darne avviso
scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia
entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza e/o la possibilità ai sensi
dell'art. 1913 C.C.
L'inadempimento a tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C.
ART. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal
pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere
dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.
Tuttavia l'Assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza annuale del
premio pagato e cessa alla scadenza di detto termine.
In caso di recesso della Compagnia quest’ultima, entro 15 gg. dalla data di
efficacia del recesso rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta,
relativo al periodo di rischio non corso.Il recesso per sinistro può essere
esercitato anche nei confronti o da parte di un singolo assicurato.
ART. 8 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni
prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata di un anno e
così successivamente.
ART. 9 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 11 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Premesso che la presente polizza è stipulata da OD SERVICE in nome e per conto
dei propri iscritti e/o Associati che assumono singolarmente la veste di
Assicurato.
Gli Associati e/o iscritti alla Spett/le Contraente possono aderire alle
coperture assicurative presviste dal contratto compilando la specifica scheda di
adesione e corrispondendo il relativo premio che sarà determinato in ragione di
tanti dodicesimi quanti sono i mesi, più eventuale frazione di mese che
intercorrono dalla data dell’adesione alla prima scadenza annuale della presente
polizza.
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello
svolgimento:
. dell'attività professionale dichiarata in polizza;
. di ogni altra attività che l'Assicurato svolga senza carattere di
professionalità, dell'attività familiare, della vita di relazione e del tempo
libero fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 22 delle Condizioni
Generali.
ART. 12 - MORTE
In caso di:
infortunio che abbia come conseguenza diretta la morte dell'Assicurato e questa
si verifichi anche successivamente alla scadenza della polizza non oltre due
anni dal giorno dell'infortunio;
scomparsa dell'Assicurato a seguito di affondamento o naufragio di nave,
semprechè ne sia stata accertata dall'Autorita' Giudiziaria la presenza a bordo
, ed il corpo dell'Assicurato non sia stato ritrovato entro un anno dalla data
dell'incidente e siano comunque trascorsi sei mesi dalla presentazione
dell'istanza di "morte presunta" a termini degli artt. 60 e 62 C.C.;
La Compagnia corrisponde, ai beneficiari designati o, in difetto di
designazione, agli eredi dell'Assicurato, in parti uguali, il capitale indicato
in polizza per il caso morte da infortunio.
Quando sia stato effettuato il pagamento dell'indennizzo ed in seguito
l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Compagnia ha diritto
alla restituzione della somma pagata e relative spese e l'Assicurato stesso, a
restituzione avvenuta, potrà far valere i diritti che eventualmente gli
sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della
presente.
L'indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità
permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità
permanente ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di
questo l'Assicurato muore, gli eredi testamentari o legittimi non sono tenuti a
rimborsare quanto eventualmente percepito in più ma hanno diritto a percepire
la differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato
dalla compagnia per invalidità permanente.
ART. 13 - INVALIDITA' PERMANENTE
In caso di infortunio che abbia come conseguenza diretta una invalidità
permanente dell'Assicurato, verificatasi anche successivamente alla scadenza
della polizza ma comunque non oltre due anni dalla data dell'infortunio, la
Compagnia corrisponde l'indennità calcolata sulla somma assicurata in base al
grado di invalidità permanente accertata.
La Compagnia corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive
dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato
sulla somma assicurata per invalidità permanente totale in proporzione al grado
di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali seguenti:
| perdita totale di una mano oppure del pollice o dell'indice o del medio | 100% |
| perdita totale di un anulare o di un mignolo | 20% |
| perdita contemporanea di anulare e mignolo di una mano | 100% |
| perdita totale e contemporanea dei piedi | 100% |
| anchilosi di una spalla, di un braccio, di un gomito o di un polso | 100% |
| alienazione mentale | 100% |
| paralisi organica | 100% |
| perdita facoltà visive di un occhio | 100% |
| sordità completa di ambedue gli orecchi | 100% |
| sordità completa di un orecchio | 40% |
|
perdita di un arto inferiore (al di sopra. all'altezza o al di sotto del ginocchio) |
100% |
| perdita di un piede | 40% |
| perdita di un alluce | 5% |
| perdita di una falange dell'alluce | 3% |
| perdita di ogni altro dito di un piede | 3% |
| perdita di una falange di ogni altro dito del piede | 1% |
| perdita della milza | 10% |
| perdita di un rene | 20% |
| perdita totale della seconda falange del pollice, o della terza falange dell'indice o del medio della mano operativa | 100% |
| perdita totale della seconda falange del pollice della mano non operativa | 100% |
| stenosi nasale bilaterale | 30% |
| esisti di frattura amielica somatica da schiacciamento di vertebre cervicali | 10% |
| esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di vertebre dorsali | 7% |
| esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento della 12a dorsale | 12% |
| esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento delle 5 lombari | 12% |
| esiti di frattura del sacro e del coccige con callo deforme e dolente | 5% |
| perdita totale della voce | 50% |
Se la lesione comporta una minorazione anzichè la perdita totale, le percentuali
sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Se, al
momento dell'evento, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono
indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate
qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato
le percentuali come innanzi determinate saranno diminuite tenendo conto del
grado di invalidità preesistente.
Per i casi non previsti nella tabella di cui sopra, la percentuale di invalidità
permanente sarà stabilita in analogia ai casi elencati nella tabella stessa
tenuto conto della diminuita capacità generica lavorativa dell'Assicurato,
indipendentemente dalla specifica professione esercitata.
La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta
l'applicazione di una percentuale d'invalidità pari alla somma delle singole
percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
La liquidazione dell'indennizzo per invalidità permanente da infortunio verrà
effettuata con le seguenti modalità:
· senza applicazione di alcuna franchigia fino ad un capitale assicurato di € 129.114,22;
· sulla parte di somma assicurata eccedente € 129.114,22 e fino a € 258.228,45 non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 5% del totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente il 5% (cinquepercento);
· sulla parte di somma assicurata eccedente € 258.228,45 non si farà luogo ad indennizzo quando l'invalidità permanente è di grado pari od inferiore al 10% della totale; se invece l'invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l'indennizzo verrrà liquidato solo per la parte eccedente il 10% (diecipercento).
ART. 14 - INABILITA' TEMPORANEA, INDENNITA' GIORNALIERA PER RICOVERO E
INDENNITA’ GIORNALIERA IN CASO DI GESSATURA
1) Inabilità temporanea e indennità giornaliera per ricovero
L'indennizzo per inabilità temporanea è dovuto, per un periodo massimo di 365
giorni:
a) integralmente per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale
incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni;
b) al 50% per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in
parte alle sue occupazioni.
L'indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto, semprechè la denuncia
sia stata presentata alla Compagnia entro tre giorni dalla data dell'infortunio,
a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia di infortunio,
indipendentemente dalle somme assicurate a tale titolo.
La garanzia viene estesa, a fronte di comprovato ricovero in Ospedale o Casa di
Cura a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, ad una
indennità giornaliera di pari importo di quella per Inabilità Temporanea per
ogni giorno di degenza e per una durata massima di 150 giorni per evento e per
anno assicurativo. Il giorno di ricovero e quello di dimissione vengono
considerati, ai fini della liquidazione, come un unico giorno.
Se la denuncia viene presentata in ritardo, rispetto al suddetto termine di tre
giorni, avranno inizio dal giorno successivo a quello di presentazione della
denuncia stessa, fermo in ogni caso il disposto dell'art. 6 delle Condizioni
Generali.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da certificazione medica da
rinnovare alle rispettive scadenze, fino a completa guarigione; in mancanza, la
liquidazione dell'indennizzo viene fatta considerando data di guarigione quella
prognosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la
Compagnia possa stabilire una data anteriore.
L'indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quelli dovuti per
invalidità permanente e per morte.
2) Indennità giornaliera in caso di gessatura
Qualora l’infortunio comporti immobilizzazione con gesso, materiale rigido e
rimovibile solo mediante demolizione ivi compresi osteosintesi e fissatori
esterni ( escluse quindi le fasciature funzionali, collari, tutori e simili),
applicati a titolo curativo per lesioni traumatiche, verrà liquidato
all’Assicurato, fino alla rimozione della gessatura, la indennità giornaliera
assicurata con il massimo di 30 giorni per ciascun infortunio.
L’indennizzo di cui sopra è cumulabile con l’indennità giornaliera per inabilità
temporanea se prevista.
ART. 15 - RISCHIO H.I.V.
A) Oggetto dell'assicurazione
L'assicurazione vale per il rischio di contagio da virus H.I.V. a causa di un
evento accidentale avvenuto durante lo svolgimento dell'attività lavorativa
descritta in polizza. La Compagnia assicura l'indennizzo indicato in polizza
qualora l'Assicurato risulti sieropositivo, secondo gli accertamenti previsti e
disposti al punto b).
b) Denuncia di sinistro ed obblighi relativi - Criteri di indennizzabilità
L'Assicurato che ritiene di essere contagiato dal virus H.I.V. a causa di un
evento accidentale occorsogli nello svolgimento dell' attività per la quale è
prestata l'assicurazione, deve entro 3 giorni dal momento in cui è avvenuto il
fatto darne avviso alla Compagnia (anche per il tramite del Contraente) a mezzo
telegramma o telex o fax indirizzato all'Agenzia. Contemporaneamente deve essere
inviata per raccomandata alla Compagnia una descrizione dettagliata dell'evento.
Entro 6 giorni dall'evento l'Assicurato deve sottoporsi ad un primo test H.I.V.
presso un centro specializzato indicato dalla Compagnia.
Qualora dal test risulti che l'Assicurato è sieropositivo, non sarà dovuto alcun
indennizzo; l'assicurazione nei suoi confronti cessa ed il premio diminuirà a
partire dalla scadenza successiva. Se il primo test immunologico fornisce un
risultato negativo l'Assicurato entro i 180 giorni successivi dovrà sottoporsi
ad un secondo test : se da questo risulterà che l'Assicurato è diventato
sieropositivo la Compagnia liquiderà l'indennizzo previsto dall'assicurazione.
Tutte le spese mediche relative ai test H.I.V. sono a carico dell'Assicurato;
tuttavia in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza anche dette
spese saranno rimborsate dalla Compagnia.
L'Assicurato ha l'obbligo di farsi identificare, pena la decadenza del beneficio
dell'assicurazione, al momento di sottoporsi al test immunologico.
c) Liquidazione
La Compagnia, riscontrati gli adempimenti prescritti e constatato il contagio
certificato dal secondo test immunologico descritto nel precedente art. b)
corrisponde l'indennizzo pattuito.
d) Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone affette da emofilia e le persone portatrici del
virus H.I.V. prima della denuncia del sinistro. Parimenti non sono assicurabili
le persone affette da tossicomanie.
ART. 16 - RIMBORSO SPESE DI CURA
In caso di infortunio, indennizzabile a termini di polizza, che ha per
conseguenza diretta oneri derivanti all’Assicurato per spese di cura, la
Compagnia rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per:
- gli accertamenti diagnostici;
- gli onorari dei medici;
- i diritti di sala operatoria;
- le rette di degenza.
Entro il limite del massimale garantito per sinistro, ma fino a concorrenza di
un importo non superiore al 20% del massimale stesso, la Compagnia rimborsa
inoltre le spese sostenute per:
- le cure in genere, anche termali, con esclusione in ogni caso delle spese di
natura alberghiera;
- i medicinali ed i trattamenti fisioterapeutici e rieducativi:
La Compagnia effettua il rimborso agli aventi diritto su presentazione,in
originale, dei documenti giustificativi e a cure terminate, con l’intesa che per
le spese sostenute all’estero il rimborso verrà effettuato in Italia, con valuta
italiana, al cambio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta ricavato
dalla quotazione dell’Ufficio Italiano Cambi.
GARANZIE : PRESTAZIONI E LIMITI
ART. 17 - RISCHIO DI GUERRA
A parziale deroga dell'art. 22, lett. l), delle Condizioni Generali,
l'assicurazione vale anche per gli infortuni all'estero derivanti da atti di
guerra, dichiarata o non, o di insurrezione popolare, per un periodo massimo di
14 giorni dall'inizio delle ostilità o dell'insurrezione, nel caso in cui
l'Assicurato venga sorpreso da tali eventi, e sia impossibilitato ad abbandonare
il paese stesso, mentre si trova al di fuori del territorio nazionale, della
Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, a condizione che
non vi abbia preso parte attiva.
La presente estensione non è comunque operante per gli infortuni aeronautici.
ART. 18 - RISCHIO CALAMITA' NATURALI
A parziale deroga dell'art. 22 lett. l), delle Condizioni Generali,
l'Assicurazione è estesa agli infortuni derivanti da movimenti tellurici,
inondazioni ed eruzioni vulcaniche semprechè tali calamità colpiscano
l'Assicurato al di fuori del Comune di residenza.
La garanzia di cui al presente articolo non è operante nel caso di polizza con
durata inferiore ad un anno.
ART. 19 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per il mondo intero.
L'inabilità temporanea, conseguente ad infortunio avvenuto al di fuori
dell'Europa, è indennizzabile limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero:
tale limitazione cessa dalle ore 24 del giorno di rientro dell'Assicurato in
Europa.
ART. 20 - DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Compagnia rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al
diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili
dell'infortunio.
ART. 21 - ESTENSIONI
Si intendono parificate ad infortunio, o parziale deroga della relativa
"Definizione", le ernie traumatiche o da sforzo restando convenuto che:
- la copertura assicurativa delle ernie ha effetto soltanto dal 181° giorno
successivo a quello di decorrenza della garanzia;
- qualora l'ernia risulti operabile verrà corrisposta, se prevista, la sola
indennità per il caso di inabilità temporanea fino ad un massimo di 30 giorni;
- qualora l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere
medico, verrà per la stessa riconosciuto un grado percentuale di invalidità non
superiore al 10% (diecipercento);
qualora insorga contestazione in ordine alla natura e/o alla operabilità
dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico di cui all'art. 26 delle
Condizioni Generali di Assicurazione.
Qualora, per sostituzione od altra variazione di polizza, la presente copertura
subentri - senza soluzioni di continuità - ad altra eguale copertura, il termine
di 180 giorni sopra stabilito decorre:
- dalla data di decorrenza della precedente copertura per gli Assicurati, somme
e prestazioni dalla stessa gia previsti;
- dalla data di decorrenza della presente copertura, limitatamente alle maggiori
somme ed alle nuove persone e prestazioni da essa assicurata.
GARANZIA ALLE EPATITI VIRALI
Si intendono parificate all'infortunio le epatiti virali trasmesse per via
sierologica purchè conseguenti a ferite riportate dall'Assicurato
nell'effettuare interventi chirurgici inerenti alla propria attività. Resta
confermata l'esclusione per le infezioni da microbi o da virus assorbite
attraverso le vie respiratorie o tubo digerente o per contatto o che comunque
non abbiano origine, diretta o provata, da una ferita.
NON OPERATIVITA' DELLE GARANZIE
ART. 22 - RISCHI ESCLUSI
Con riferimento alle garanzie prestate, l'assicurazione non è operante per gli
infortuni causati:
a) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in
competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo
della prescritta abilitazione;
c) dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili; dalla pratica del volo da
diporto o sportivo anche con l'uso di deltaplani con o senza motore, di
ultraleggeri, di alianti, nonchè dalla guida ed uso di mezzi subacquei;
d) dall'esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere
ricreativo: pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti
marziali nelle loro varie forme, rugby, football americano, hockey, snowboard,
skate-board, scalata di roccia o ghiaccio, free climbing (arrampicata libera),
discesa di rapide, speleologia, salto dal trampolino con sci od idrosci, sci
acrobatico, sci estremo, bobsleigh (guidoslitta), skeleton (slittino), bob,
immersione con autorespiratore, paracadutismo, parapendio e sport aerei in
genere;
e) dalla partecipazione a competizioni, e relative prove, ippiche, calcistiche
e sciistiche, ciclistiche, di pallacanestro, di pallavolo organizzate dalle
relative federazioni o enti sportivi similari o patrocinate dagli stessi; sono
comunque comprese le gare aziendali e interaziendali;
f) da delitti compiuti o tentati dall'Assicurato e da atti contro la propria
persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
g) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da
infortunio;
h) da abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni;
i) da ubriachezza quando l'Assicurato è alla guida di veicoli e natanti a
motore;
l) guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni, od eruzioni
vulcaniche, salvo quanto disposto dagli artt. 16 e 17 delle Condizioni Generali;
n) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e
da accelerazione di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi
radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
ART. 23 - LIMITI DI ETA'
L'Assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni.
Tuttavia, per le persone che raggiungano tale limite di età in corso di
contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva
scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in
contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il
compimento dell'età suddetta, premi che, in tal caso, verranno restituiti a
richiesta dell'Assicurato.
ART. 24 - PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato
di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti
infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme
maniaco-depressive o stati paranoidi; di conseguenza l'assicurazione cessa al
manifestarsi di tali affezioni.
ART. 25 - SERVIZIO MILITARE
Durante il servizio militare in tempo di pace e durante il servizio sostitutivo
dello stesso, l'assicurazione resta sospesa limitatamente dalla garanzia di
inabilità temporanea.
In ogni caso, entro 15 giorni dalla prima scadenza di premio o rata di premio.
successiva all'inizio del servizio, l'Assicurato ha diritto di ottenere la
sospensione dell'assicurazione fino al termine del servizio medesimo.
SINISTRI: ADEMPIMENTI E DIRITTI DELLE PARTI
ART. 26 - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO E ONERI RELATIVI
Fermo quanto previsto dall'art. 6, delle Condizioni Generali, la denuncia
dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa
dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. L'Assicurato o, in
caso di morte, gli eredi testamentari o legittimi, devono consentire alla
Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari.
ART. 27 - CONTROVERSIE
Le divergenze sul grado di invalidità permanente o sul grado o durata
dell'inabilità temporanea, nonchè sull'applicazione dei criteri di
indennizzabilità previsti dall'art. 13 delle Condizioni Generali sono demandate
per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di
comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente
giurisdizione ove deve riunirsi il Collegio dei medici.
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più
vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa
designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo
medico.
E' data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità,
l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal
Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una
provvisionale sull'indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa
da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei
medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
ART. 28 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO.
Valutato il danno, concordato l'indennizzo e ricevuta la necessaria
documentazione, la Compagnia provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 15
giorni.
CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti)
01 - ANTICIPI SU INDENNIZZI
L'Assicurato può richiedere alla Compagnia un anticipo sugli indennizzi:
a) per inabilità temporanea (sempre che sia prevista dal contratto), trascorsi
60 giorni dalla data di denuncia dell'infortunio, anche prima che intervenga la
completa guarigione, limitatamente al periodo intercorrente tra la data della
denuncia e quella della richiesta;
b) per invalidità permanente, trascorsi almeno 120 giorni dalla data della
denuncia dell'infortunio, fino ad un massimo del 40% del presumibile indennizzo
stesso, a condizione che la presunta percentuale d’invalidità stimata dalla
Compagnia, in base alla documentazione acquisita, sia superiore al 25% della
totale; tale valutazione provvisoria deve ritenersi non impegnativa rispetto
alla definitiva valutazione del danno.
Le richieste d’anticipo indennizzo potranno essere accolte dalla Compagnia a
condizione che non siano sorte contestazioni sull'operatività della garanzia.
Il pagamento degli anticipi sugli indennizzi sarà effettuato dalla Compagnia
entro 30 giorni dalla data della richiesta avanzata dall'Assicurato, salvo il
diritto della Compagnia stessa alla restituzione di quanto corrisposto qualora
emergessero successivamente fatti tali da invalidare, in tutto od in parte, la
garanzia assicurativa.
Resta in ogni caso inteso che gli anticipi corrisposti saranno dedotti da quanto
dovuto, al netto delle franchigie, in sede di liquidazione definitiva.
02 - INTERVENTI DI CHIRURGIA PLASTICA
Se l'infortunio purché rientrante nelle garanzie di polizza, ha per conseguenza
lesioni al volto (esclusa ogni altra parte del corpo) che determinino
deturpazioni o sfregi permanenti, la Compagnia rimborsa, nel limite di €
5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute per interventi
di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resa necessaria dalla
deturpazione o dallo sfregio permanente.
03 - VALIDITA' DELL'ASSICURAZIONE INDIPENDENTEMENTE DA OGNI OBBLIGO DI LEGGE
L'assicurazione è stipulata indipendentemente da ogni obbligo di legge e rimane
in vigore anche nei casi in cui tale obbligo risulti o sia stabilito
successivamente.
04 - RISCHIO VOLO
A parziale deroga dell'art. 22, lett. c) delle Condizioni Generali,
l'assicurazione è estesa, a titolo gratuito, agli infortuni che l'Assicurato
subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento, effettuati in
qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne
che:
- da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto
pubblico di passeggeri;
- da Aeroclubs.
La presente estensione di garanzia è operante a condizione che la somma delle
garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre stipulate
dall'Assicurato o da altri in suo favore per il rischio volo in abbinamento a
polizze infortuni comuni, non superi i seguenti importi:
€ 1.000.000,00 per il caso morte;
€ 1.000.000,00 per il caso d’invalidità permanente totale;
€ 200,00 al giorno per il caso di inabilità temporanea totale;
e complessivamente per ciascun aeromobile:
€ 5.000.000,00 per il caso morte;
€ 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale;
€ 4000,00 al giorno per il caso di inabilità temporanea totale;
Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi
sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con
riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole assicurazioni.
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in
cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel
momento in cui n’è disceso.
In caso di scomparsa dell'Assicurato a seguito di caduta di aeromobile, si
applica quanto previsto dall'art. 12 delle Condizioni Generali.
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, a parziale deroga di
quanto riportato in calce al certificato di polizza, l'Assicurato dichiara di
approvare specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali:
Art. 6 - Obblighi in caso di sinistro
Art. 7 - Recesso in caso di sinistro
Art. 8 - Proroga dell'Assicurazione
Artt. 15/d e 24 - Persone non assicurabili
Art. 23 - Limiti di età
Art. 27 - Controversie
Inoltre dichiara di approvare il seguente articolo:
Foro competente: Foro competente a scelta della parte attrice, è esclusivamente
quello del luogo di residenza o sede del convenuto, quello del luogo dove ha
sede la Direzione della Compagnia ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia
cui è assegnata la polizza
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