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POLIZZA di ASSICURAZIONE
INVALIDITA' PERMANENTE da MALATTIA
per MEDICI CHIRURGHI, MEDICI DENTISTI, ODONTOIATRI
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
La Compagnia presta il suo consenso all’assicurazione e determina il premio
unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato sui dati e
le circostanze risultanti dal questionario anamnestico che forma parte
integrante del presente cotratto. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del
Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi
degli artt. 1892,1893 e 1894 del Codice Civile.
ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia
l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso
rischio; in caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato deve darne avviso a
tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi
dell’art. 1910 del Codice Civile.
ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO ED EFFETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il
premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle
ore 24 del giorno del pagamento. Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di
premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalla ore 24 del 15° giorno
dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del
pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del Codice
Civile. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la
polizza o alla Compagnia.
ART. 4 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 5 ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto
dell’indennizzo, la Compagnia ha la facoltà di:
- recedere dal contratto
- far cessare l’assicurazione della sola persona cui si riferisce la denuncia.
L’anticipata risoluzione del contratto, o la cessazione dell’assicurazione di
una sola persona, ha effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione
in corso, ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, al
termine della successiva annualità assicurativa.
Qualora la Compagnia notifichi la cessazione dell’assicurazione della singola
persona cui si riferisce la denuncia, il Contraente ha la facoltà di richiedere,
sempre con l’effetto di cui sopra, l’anticipata risoluzione del contratto entro
30 giorni dalla data di comunicazione della Compagnia.
ART. 6 PROROGA DEL’ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almento tre mesi
prima della scadenza dell’assicurazione, quest’ultima è prorogata per un anno e
così successivamente.
ART. 7 ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 8 FORO COMPETENTE
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello
dell’Autorità Giudiziaria dove ha sede la Direzione della Compagnia ovvero del
luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.
ART. 9 RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Compagnia rinuncia a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi di diritto ad
ogni azione di regresso verso le persone responsabili dell’evento per le
prestazioni da essa effettuate in forza del presente contratto.
ART. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 11 PRESTAZIONI E LIMITI DELLA GARANZIA
Premesso che la presente polizza è stipulata da OD SERVICE in nome e per conto
dei propri iscritti e/o Associati che assumono singolarmente la veste di
Assicurato:
1) Gli associati e/o iscritti alla Spett.le Contraente possono aderire alle
coperture assicurative previste dal presente contratto compilando la specifica
scheda di adesione e corrispondendo il relativo premio che sarà determinato in
ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi, più eventuale frazione di mese
che intercorrono dalla data dell’adesione alla prima scadenza annuale della
presente polizza.
Nei casi di: malattia, diagnosticata nel corso del periodo di validità
dell’assicurazione, che ha per conseguenza una invalidità permanente,
manifestatasi non oltre un anno dalla cessazione dell’assicurazione, la
Compagnia corrisponde:
l’indennità calcolata sulla somma assicurata secondo i criteri di
indennizzabilità e di valutazione e secondo le percentuali di seguito
specificate.
Criteri di indennizzabilità
La Compagnia corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive
della malattia denunciata. Sono in ogni caso escluse preesistenti infermità o
invalidità determinanti perdita o diminuzione della capacità all’esercizio di un
qualsiasi lavoro proficuo.
Criteri di valutazione
La percentuale dell’invalidità permanente da malattia viene accertata, non prima
che sia trascorso un anno dalla data di denuncia della malattia, con riferimento
alla Tabella delle Valutazioni del Grado Percentuale di Invalidità Permanente
allegata al D.P.R. 30/06/1965, n. 1124. Per organi o arti che abbiano subito una
minorazione, anziché la perdita totale o anatomica o funzionale, le percentuali
di invalidità prevista dalla Tabella sopra citata per la perdita totale degli
stessi, vengono ridotte in proporzione alla definitiva perduta funzionalità di
detti organi o arti.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto
già minorato, le percentuali di cui alla Tabella sopra menzionata sono diminuite
tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente. La minorazione o
la perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti, comporta
l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole
percentuali dovuta per ciascuna lesione, con il massimo del 100%.
Nessuna indennità spetta quando l’invalidità permanente accertata sia di grado
pari o inferiore al 20% della totale.
Quando l’invalidità permanente accertata sia invece di grado pari o superiore al
21%, la Compagnia liquida una indennità calcolata sulla somma assicurata secondo
le percentuali seguenti:
|
GRADO % DI I.P. ACCERTATA |
INDENNIZZO % DA LIQUIDARE |
GRADO % DI I.P. ACCERTATA |
INDENNIZZO % DA LIQUIDARE |
|
21 |
5 |
44 |
38 |
|
22 |
5 |
45 |
40 |
|
23 |
5 |
46 |
42 |
|
24 |
5 |
47 |
48 |
|
25 |
5 |
48 |
48 |
|
26 |
5 |
49 |
48 |
|
27 |
5 |
50 |
50 |
|
28 |
6 |
51 |
53 |
|
29 |
8 |
52 |
56 |
|
30 |
10 |
53 |
59 |
|
31 |
12 |
54 |
62 |
|
32 |
14 |
55 |
65 |
|
33 |
16 |
56 |
68 |
|
34 |
18 |
57 |
71 |
|
35 |
20 |
58 |
74 |
|
36 |
22 |
59 |
77 |
|
37 |
24 |
60 |
80 |
|
38 |
26 |
61 |
83 |
|
39 |
28 |
62 |
86 |
|
40 |
30 |
63 |
89 |
|
41 |
32 |
64 |
92 |
|
42 |
34 |
65 |
95 |
|
43 |
36 |
66 |
100 |
ART. 12 DECORRENZA DELLA GARANZIA E TERMINI DI ASPETTATIVA.
La garanzia decorre dal 90° giorno successivo al momento in cui, ai sensi
dell’art. 3, ha effetto l’assicurazione.
Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di
continuità, di altra polizza riguardante gli stessi Assicurati, i termini di
aspettiva di cui sopra operano:
- dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita, per le
prestazioni ed i massimali da quest’ultima previsti;
- dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, limitatamente
alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previsti;
Analogamente in caso di variazioni intervenute in corso di contratto, i
termini di aspettativa suddetti decorrono dalla data della variazione stessa
per le maggiori somme o per le diverse persone o prestazioni assicurate.
ART. 13 ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per il mondo intero. Tuttavia la valutazione
dell’”Invalidità permanente da malattia” e la corresponsionie della relativa
indennità verranno effettuate in Italia ed in valuta italiana.
ART. 14 RISCHI ESCLUSI
L’assicurazione non è operante per:
a) le conseguenze dirette di infortuni, nonché per le malattie, malformazioni
e stati patologici, che abbiano dato origine a cure o esami o diagnosi,
anteriori alla stipulazione della polizza, sottaciuti alla Compagnia con dolo
o colpa grave all’atto della stipula dell’assicurazione;
b) intossicazioni conseguenti all’abuso di psicofarmaci, all’uso di
stupefacenti o allucinogeni;
c) le conseguenze di guerre e/o insurrezioni;
d) le conseguenze delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere,
ivi compresi i comportamenti nevrotici;
e) le conseguenze derivanti dalle cure e gli interventi per la eliminazione o
la correzione di difetti fisici preesistenti
alla stipulazione della polizza, intendendosi per tali le formazioni anomale
di parti anatomiche obiettivamente
visibili o clinicamente diagnosticate prima della stipulazione della polizza;
f) le invalidità:
- derivanti da azioni dolose compiute o tentate dall’Assicurato
- causati da abuso di alcolici e psicofarmaci e psicofarmaci,
dall’uso di stupefacenti o allucinogeni;
Si conviene tuttavia che l’assicurazione è operante per le conseguenze
derivanti da stato di guerra e/o insurrezioni, per il periodo massimo di 14
giorni dall’inizio del predetto stato, se ed in quanto l’Assicurato risulti
sorpreso dallo scoppio di tali eventi all’estero, con esclusione della Città
del Vaticano e della Repubblica di San Marino, e sia impossibilitato ad
abbandonare il paese ove gli stessi sono in atto;
g) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti
energetici dell’atomo, naturali o provocati, e le
accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi
radioattivi, macchine acceleratrici, raggi
X, ecc);
h) le conseguenze di movimenti tellurici od eruzioni vulcaniche;
Per le maggiori somme di movimenti e le diverse prestazioni coseguenti a
variazioni intervenute in corso di contratto, quanto indicato alle lettere a)
e d) si applicherà con riguardo alla data di variazione, anziché a quella di
stupulazione del contratto.
ART. 15 LIMITI DI ETA’
L’Assicurazione non vale per le persone di età superiore ai 65 anni. Tuttavia
per le persone che raggiungano tale limite di età durante il periodo di
assicurazione, questa mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza
annuale del premio, senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale
incasso dei premi scaduti dopo il compimento dell’età suddetta, premi che in
tal caso verrebbero restituiti al Contraente.
ART. 16 PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello
stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S.
o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali,
schizofrenia, forme maniaco depressive e stati paranoidei.
ART. 17 CESSAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
L’Assicurazione cessa, oltre al compimento del 65° anno di età
- dal momento in cui, prima della predetta data, l’Assicurato acquisiscaa il
diritto ad un trattamento pensionistico pubblico;
- dal momento in cui l’Assicurato non eserciti alcuna attività professionale.
Anche nel caso in cui siano stati corrisposti i premi successivamente al
verificarsi delle predette condizioni, l’assicurazione cessa e tali premi
verranno dalla Compagnia restituiti a richiesta del Contraente.
ART. 18 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Il Contraente e/o l’Assicurato deve denunciare la malattia entro 30 giorni da
quando, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la malattia
stessa, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa
interessare la garanzia di cui sopra. L’Assicurato deve sottoporsi in Italia
agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla
stessa ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche
complete e di ogni altra documentazione sanitaria richiesta, sciogliendo a tal
fine qualsiasi medico dal segreto professionale.
L’inadempimento degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare
la perdita totale o parziale dell’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del
Codice Civile.
ART. 19 CRITERI DI LIQUIDAZIONE
La Compagnia, compiuti gli accertamenti del caso, liquida l’indennizzo che
risulti dovuto e provvedere al pagamento. Il diritto all’indennità è di
carattere personale e non è quindi trasferibile agli eredi. Tuttavia, se
l’Assicurato muore dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta
in misura determinata, la Compagnia paga agli eredi dell’Assicurato l’importo
liquidato od offerto, secondo le norme della successione legittima o
testamentaria.
ART. 20 CONTROVERSIE
In caso di disaccordo sul diritto all’indennizzo e/o sul grado di invalidità
permanente, le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di
decidere, se ed in quale misura, sia dovuto l’indennizzo a norma e nei limiti
delle condizioni di polizza ad un Collegio di tre medici, nominati uno per
parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio
dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove si deve riunire il
Collegio.
Il Collegio Medico risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più
vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa
designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo
medico. E’ data facoltà al Collegio Medico di inviare, ove ne riscontri
l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente da
malattia ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio
può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con
dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se
uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
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