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POLIZZA-CONVENZIONE
RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE
MEDICI DENTISTI/ODONTOIATRI -
MEDICI GENERICI - IGIENISTE DENTALI
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono:
per ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione
per POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione
per CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione
per ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è coperto dall'assicurazione
per COMPAGNIA : Navale Assicurazioni S.p.a.
per PREMIO: la somma dovuta alla Compagnia
per SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata
l'assicurazione
per INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro
per COSE: sia gli oggetti materiali sia gli animali
CONDIZIONI GENERALI
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato
relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la
stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).
ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI
L'assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la
successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, in caso di
sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a
ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il
premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle
ore 24 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi,
l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della
scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le
successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza
oppure alla Direzione della Compagnia.
ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni
aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono
comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo nonché la stessa
cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).
ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o
le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato
(art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo recesso.
ART. 7 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto
all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro tre
giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.)
ART. 8 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal
pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere
dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.
In caso di recesso esercitato dalla Compagnia quest'ultima, entro 15 giorni
dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto
dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Il recesso per sinistro può essere esercitato anche nei confronti o da parte di
ciascun singolo assicurato.
ART. 9 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni
prima della scadenza, quest'ultima è prorogata di un anno e così
successivamente.
ART. 10 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
ART. 11 - FORO COMPETENTE
Foro competente a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o
sede del convenuto, quello del luogo dove ha sede la Direzione della Compagnia
ovvero quello del luogo dove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la
polizza.
ART. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 13 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Premesso che la presente polizza è stipulata da " OD SERVICE" in nome e per
conto dei propri iscritti e/o associati che assumono singolarmente la veste di
Assicurato:
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni pregiudizio
economico quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di
risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati
a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in
conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento
della propria attività professionale.
La garanzia comprende la colpa grave dell'Assicurato.
L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare
all’assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO
Ai sensi della garanzia R.C.O. e limitatamente all’azione di regresso dell’I.N.A.I.L.,
La Società, nei limiti dei massimali indicati in polizza, si obbliga a tenere
indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e
spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.6.1965 N.1124 e dell’art.13 del
D.Lgs. 23.2.2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui
dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi dei predetti
D.P.R. e D.Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata
l’assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti
nella disciplina del D.P.R. 30.6.1965 N.1124 e del D.Lgs. 23.2.2000 n.38
cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1 per morte e per
lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata
sulla base delle Tabelle allegate al D.Lgs. 38/2000.
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro
l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge e che
sia stato corrisposto il previsto premio di polizza tanto per i lavoratori
dipendenti che per quelli parasubordinati.
Da tale assicurazione, sono comunque escluse le malattie professionali.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. vale anche per le
azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art.14 della Legge 12
giugno 1984 n.222.
I soci ed i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.
ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE R.C.O. ALLE MALATTIE PROFESSIONALI
L'assicurazione è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendosi
per queste oltre a quelle tassativamente indicate nell’elencazione della
tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30 giugno 1965
n. 1124 anche le malattie professionali in quanto tali, sino alla concorrenza di
Euro 103.291,38 (centotremiladuecentonovantuno/38) - per sinistro e per anno
assicurativo.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino
in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza
di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo
dell'assicurazione.
Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta in ogni modo la
massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di
validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale
manifestatasi;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata
ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o
indennizzabile;
2) per le malattie professionali conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte
dei rappresentanti legali dell'impresa.
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o
adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da
parte dei rappresentanti legali dell'impresa.
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi
successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano
intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in
rapporto alle circostanze.
3) per malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di
cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche
e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le
quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire
le notizie e la documentazione necessaria.
Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'Assicurazione in punto di
denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo
alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella
garanzia e di far seguito con la massima tempestività, con le notizie, i
documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le
azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno
1984, n° 222.
ART. 14 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima
volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione.
Nel caso in cui l’Assicurato dichiari una seconda specializzazione, per quest’ultima
l’assicurazione sarà prestata mediante applicazione di una franchigia assoluta
per sinistro di Euro 3000,00 a carico dell’Assicurato e varrà per le richieste
di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del
periodo di efficacia dell’assicurazione, a condizione che tali richieste siano
conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre tre anni prima
della data di stipula della presente polizza e non siano state ancora presentate
neppure al Contraente e/o all’Assicurato stesso. Dalle garanzie sono comunque
esclusi gli interventi chirurgici nonché i danni derivanti dall’esercizio delle
seguenti attività professionali: Ginecologo /Ostetrico con e senza assistenza al
parto, Anestesista/Rianimatore, Chirurgo Estetico, Direttore Sanitario.
Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892 e 1893 C.C., l’assicurato
dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a
comportamenti colposi, nè di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far
supporre il sorgere dell’obbligo di risarcimento per fatto a lui imputabile già
al momento della stipulazione del contratto.
ART. 15- CLAUSOLA DI RACCORDO
a) Nel caso in cui il contratto ne sostituisca altro stipulato con la Società,
l’assicurazione varrà anche per i comportamenti colposi posti in essere durante
la validità della polizza sostituita, semprechè i sinistri vengano denunciati
durante la validità della presente polizza;
b) Nel caso in cui il presente contratto ne sostituisca altro con la Società in
cui si assicura una seconda specializzazione professionale, per quest’ultima
l’assicurazione sarà prestata mediante applicazione di una franchigia assoluta
per sinistro di Euro 3.000,00 a carico dell’Assicurato. Dalle garanzie sono
comunque esclusi gli interventi chirurgici, nonché i danni derivanti
dall’esercizio delle seguenti attività professionali: Ginecologo/ Ostetrico con
e senza assistenza al parto; Anestesista/Rianimatore; Chirurgo
Estetico;Direttore Sanitario.
ART. 16 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i
Paesi Europei.
L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero escluso Usa Canada e Messico.
ART. 17- PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato. nonché qualsiasi altro
parente o affine con lui convivente;
b) persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il
danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo quando subiscano un danno
nella loro qualità di pazienti.
ART. 18 - RISCHI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante:
a) dalla proprietà e/o conduzione dei locali adibiti a studio professionale e
degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e
montacarichi.
L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi
adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi:
parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private
e recinzioni in muratura di altezza superiore a mt. 1,50.
La garanzia non comprende i danni derivanti:
-da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
-da spargimento d'acqua salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, o da rigurgiti di fogne;
-da attività esercitate nel fabbricato, all'infuori di quelle per le quali è stipulata l'assicurazione;
b) dal fatto del personale dipendente impiegato nello studio professionale;
c) dall'impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici e terapeutici,
dall'uso di apparecchi per diatermia ed elettroterapia;
d) dal fatto di collaboratori non dipendenti dallo studio professionale;
e) a seguito della rivalsa esercitata dall’Amministrazione Ospedaliera o dalla
Compagnia Assicuratrice dell’Amministrazione stessa per danni causati a terzi in
conseguenza dell’attività svolta per conto dell’Ente.
f) per danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell’assicurato o da
lui detenute con il limite di Euro 51.600,00 (cinquantunomilaseicento) per
sinistro e per anno assicurativo, con esclusione dei danni a beni di terzi in
consegna e/o custodia all’Assicurato a qualsiasi titolo.
g) per danni a cose di terzi in consegna o custodia a seguito di furto con il
limite di Euro 516,00 (cinquecentosedici) per singolo sinistro. La garanzia non
vale per gli oggetti preziosi, denaro e valori in essere.
Agli effetti delle garanzie prestate dalla presente polizza si precisa che è
compresa anche la responsabilità civile personale del responsabile dei servizi
di prevenzione e protezione nominato ai sensi del D. Lgs. N. 626 del 12.09.94
Dalla garanzia si intende esclusa la "chirurgia estetica": sono per contro
compresi i danni di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi
chirurgici di altro tipo, compresi quelli di chirurgia riparatrice di lesioni
funzionali infortunistiche o restauratrice di cicatrici post-operatorie.
ART. 19 - PRESTAZIONI STRAORDINARIE
La garanzia comprende i danni causati da interventi di medicina e chirurgia in
generale connesse alla specialità ma prestate per necessità di urgenza ed
emergenza, in ottemperanza agli obblighi di legge e/o deontologici, effettuati
ovunque, sia sui pazienti sia su altre persone. La garanzia comprende altresì i
danni causati da omissione involontaria di soccorso, quando questo sia
obbligatorio per legge.
ART. 20 - ATTIVITA’ VARIE
La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato anche
dall’esercizio di attività di formazione, di docenza consulenza e/o perizia,
nell’ambito dell’attività professionale stessa.
ART. 21 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da furto;
b) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di
veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di
aeromobili;
d) da impiego di veicoli a motore;
e) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività
industriali, artigianali, commerciali. agricole o di servizi;
f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad
interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua,
alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in
genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
g) da detenzione o impiego di esplosivi;
h) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici
dell'atomo naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare,
isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).
i) conseguenti all’implantologia
l) l'assicurazione non garantisce il compenso relativo alle prestazioni
professionali nonché le spese dovute al rifacimento degli impianti che hanno
dato luogo al sinistro.
ART. 22 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI
La Compagnia assume, fino ad esaurimento del grado di giudizio eventualmente in
corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto
in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, a nome
dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di
tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della
Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro
l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale
stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma
dovuta al danneggiato superi il detto massimale, le spese vengono ripartite fra
la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici
che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese
di giustizia penale.
ART. 23 - ADESIONE ALL'ASSICURAZIONE
Gli associati e/o iscritti alla Spett.le Contraente possono aderire alle
coperture assicurative previste dal presente contratto corrispondendo il
relativo premio che sarà determinato in ragione di tanti dodicesimi quanti sono
i mesi, più eventuale frazione di mese che intercorrono dalla data dell'adesione
alla prima scadenza annuale della presente polizza.
CONDIZIONI INTEGRATIVE (sempre operanti)
L’Assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato
per danni involontariamente cagionati a terzi dalle seguenti categorie di
Assicurati:
a) da Medici di Medicina Generale: a seguito dell’esercizio della professione,
compreso l’utilizzo di apparecchiature attinenti alla professione
dichiarata,escluso ecografie e radiografie, effettuazione di piccoli interventi
di chirurgia ambulatoriale, endovenose, vaccini antiallergici. Fa parte di
questa categoria la Guardia Medica e il Medico dei Servizi 118.
b) Medici dentisti e odontoiatri.
c) Igieniste dentali.
GARANZIA POSTUMA
In caso di decesso dell’Assicurato, pensionamento, cessazione dell’attività, è
facoltà dell’Assicurato o degli aventi diritto, usufruire di un ulteriore
periodo di garanzia di anni due.
L’Assicurazione varrà per i fatti colposi commessi durante il periodo di
validità della polizza e denunciati, così come previsto dalle norme
contrattuali, nello stesso periodo di anni due.
La garanzia verrà prestata mediante corresponsione, alla chiusura del contratto,
di un premio unico di ammontare pari al 50% di quello corrisposto per l’ultima
annualità assicurativa.
ASSICURAZIONE IN II RISCHIO
In presenza di altra assicurazione operante per il medesimo evento, la presente
garanzia viene prestata per l’eccedenza rispetto ai massimali indicati nella
polizza ancora operante che l’Assicurato deve comunicare alla Compagnia.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(operanti se espressamente richiamate sul certificato di inclusione in
garanzia)
IMPLANTOLOGIA
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 21, lett, i) “rischi esclusi
dall’assicurazione”, la garanzia comprende i danni conseguenti ad interventi di
implantologia.
Per tale tipo di danni rimane a carico dell’Assicurato il 5% dell’importo di
ogni sinistro con il minimo assoluto, sempre per ogni sinistro, di Euro 516,00
(cinquecentosedici) ed il massimo di Euro 7.740,00
(settemilasettecentoquaranta).
Qualora il certificato di adesione fosse stipulato per massimali di garanzia rct/rco
pari a Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) resta convenuto che in caso
di sinistro che interessa entrambe le garanzie, il massimo esborso della
Compagnia non potrà superare l’importo complessivo di Euro 1.500.000,00
(unmilionecinquecentomila).
INSUCCESSO IMPLANTARE
A parziale deroga dell’articolo 21- lettera l) “rischi esclusi
dall’assicurazione”, la garanzia comprende i danni economici derivanti al
paziente in caso di insuccesso di intervento di implantologia.
Per ogni sinistro La Compagnia corrisponderà all’Assicurato la somma di Euro
500,00 (cinquecento) dietro esibizione della seguente documentazione:
a) la ricevuta relativa all’onorario percepito in ordine alla prestazione
effettuata con l’indicazione dell’intervento di implantologia effettuato;
b) la ricevuta dell’avvenuta restituzione della somma a favore del proprio
paziente contenente la precisazione sul tipo di rimborso;
c) dichiarazione da parte dell’Assicurato che l’evento non è riferibile alla
responsabilità di terzi.
La garanzia è operante fino a un massimo di quattro eventi denunciati e
verificatisi per ogni anno di copertura assicurativa, con il limite di due
eventi anno relativi allo stesso paziente.
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, a parziale deroga di
quanto riportato in calce al certificato di polizza, l'Assicurato dichiara di
approvare specificatamente i seguenti articoli delle Condizioni Generali:
ART. 8 - Recesso in caso di sinistro
ART. 9 - Tacita proroga del contratto
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