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POLIZZA di ASSICURAZIONE
di TUTELA GIUDIZIARIA
per MEDICI CHIRURGHI, ODONTOIATRI,
IGIENISTI DENTALI e ASSISTENTI di POLTRONA
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono per:
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione;
POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione;
CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione;
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
COMPAGNIA: l'impresa assicuratrice;
PREMIO: la somma dovuta alla Compagnia;
SINISTRO: l'insorgere della controversia per la quale è prestata
l'assicurazione:
INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.
CONDIZIONI GENERALI
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato
relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la
stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894
Codice Civile.
Art.2 - Altre assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la
successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di
sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a
ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.
Art.3- Pagamento del premio
L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il
premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle
ore 24 del giorno dei pagamento.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi,
l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della
scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno dei pagamento, ferme le
successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile. I premi devono
essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla
Compagnia.
Art.4 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per
iscritto.
Art.5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di
ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la
stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
Art.6 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o
le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o
dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile, e rinuncia al relativo
diritto di recesso.
Art.7- Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla
quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia. Unitamente alla denuncia,
l'Assicurato è tenuto, a fornire tutti gli atti ed i documenti occorrenti e una
precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro.
In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Compagnia, con la massima
urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al
sinistro. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o
parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.
Art.8 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal
rifiuto dell'indennizzo ciascuna delle Parti avrà diritto di ricedere dal
contratto con preavviso di 30 giorni. Nel caso in cui a recedere sia la
Compagnia verrà rimborsata all'Assicurato, entro 15 giorni dalla data di
efficacia del recesso, la quota di premio relativa al periodo di rischio non
corso, esclusa soltanto l'imposta.
Art.9 - Proroga dell'assicurazione
In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni
prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.
Art.10 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell'Assicurato.
Art.11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA
Art.12 - Oggetto dell'assicurazione
La Compagnia assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle
condizioni previste dalla presente polizza, l'onere delle spese giudiziali e
stragiudiziali conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.
Esclusivamente esse sono:
a) le spese per l'intervento di un legale;
b) le spese peritali;
c) le spese di giustizia nel processo penale;
d) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione
autorizzata dalla Compagnia, o quelle di soccombenza in caso di condanna
dell'Assicurato;
e) le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.
Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene
prestata unicamente a favore dell'Assicurato – Contraente.
Art.13 - Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
b) gli oneri fiscali ( bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e
atti in genere, ecc.)
c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario.
Art.14 - Limiti territoriali
L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o
adempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e
nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti
all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.
L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di
natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi
della CEE, in Austria e in Svizzera.
Art.15 – Coesistenza con assicurazione di R.C.
Qualora coesista un'assicurazione di R.C., la garanzia prevista dalla presente
polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto
dall’assicurazione di R.C. per spese di resistenza e di soccombenza
Art.16 - Decorrenza della garanzia
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi
nel periodo di validità della garanzia e precisamente:
a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di
responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assicurazione per gli altri casi e
che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.
Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla
controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della
norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si
protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera
avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande
identiche o connesse, si considerano i tutti gli effetti un unico sinistro. In
Caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo
fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Art.17 - Denuncia del sinistro
Unitamente alla denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Compagnia tutti
gli atti ed i documenti occorrenti, aiuta precisa descrizione del fatto che ha
originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.
In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Compagnia, con la massima
urgenza. gli atti giudiziari e comunque, ogni altra comunicazione relativa al
sinistro.
Art.18- Gestione del sinistro
L'Assicurato, dopo aver fatto alla Compagnia la denuncia del sinistro, nomina
per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che
esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede
gli uffici giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla
Compagnia.
La Compagnia preso atto della designazione del legale assume a proprio carico le
relative spese.
L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere
accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza il
preventivo benestare della Compagnia, che dovrà pervenire all'Assicurato entro
60 giorni dalla richiesta, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il
rifiuto del benestare.
L'Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al legale da lui
prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria - relativi al
sinistro - regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal
legale devono essere trasmessi alla Compagnia.
Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Compagnia tiene
indenne l'Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.
In caso di disaccordo tra l'Assicurato e la Compagnia in merito alla gestione
dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune
accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale
competente a norma dell'art. 11.
Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia
l'esito dell'arbitrato.
La Compagnia avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale
procedura.
Art.19 - Diritto di scelta
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere un legale di sua fiducia, fermo
il limite territoriale di cui all'art. 14, in caso di conflitto di interessi con
la Compagnia o di instaurazione di un procedimento giudiziario.
Il diritto si estende alla scelta del perito.
Di tali diritti la Compagnia avvertirà l'Assicurato.
Art.20 – Regolazione del premio
Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio
variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal
conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo
assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni
intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il
conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione
o della minor durata del contratto, l’Assicurato deve fornire per iscritto alla
Compagnia l'indicazione dei volume di affari o degli altri elementi variabili
contemplanti in polizza. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla
regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da
parte della Compagnia.
Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati
anzidetti o i1 pagamento della differenza attiva dovuta, la Compagnia può
fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il
premio anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato
in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il
quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e
garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato abbia
adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire
giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del
contratto.
Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla
regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire
giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si
riferisce la mancata regolazione.
Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi
variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la
determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene
rettificato, a partire dalla scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla
base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il
nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di
quello dell'ultimo consuntivo.
La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali
l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.
Art.21 - Indicizzazione
Se il premio non è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, i
massimali ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle
variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al
consumo per famiglie di operai ed impiegati (già "costo della vita") elaborato
dall’Istituto Centrale di Statistica.
L’adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l’indice
indicato nel frontespizio, corrispondente a quello del mese di giugno dell’anno
precedente a quello di stipulazione, con quello di stipulazione, con quello del
mese di giugno successivo.
Il diritto all’adeguamento sorge quando la differenza fra detti indici sia non
inferiore al 10% e gli aumenti e le riduzioni sono applicati a decorrere dalla
prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell’anno in cui si è
verificata la variazione.
Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l’ultimo
indice che ha dato luogo a variazioni di massimali e di premio. Qualora, in
conseguenza delle variazioni dell’indice, i massimali ed il premio vengano a
superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è in facoltà
dell’Assicurato rinunciare all’adeguamento della polizza ed i massimali ed il
premio rimangono quelli risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato.
Nell’ipotesi in cui l’Assicurato si sia avvalso della suddetta facoltà, le Parti
possono recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni e con rimborso del
rateo di premio pagato e non consumato se a recedere è la Compagnia. Fermo
quanto stabilito al precedente comma, si conviene che, qualora l’esposizione
massima della Compagnia per effetto delle variazioni superi il limite indicato
nel frontespizio, non si effettuano ulteriori adeguamenti, restando inteso che i
massimali ed il premio rimangono quelli risultanti dall’ultimo adeguamento. Sono
soggetto ad adeguamento anche la franchigie e gli altri limiti di garanzia non
espressi in percentuali.
CONDIZIONI SPECIALI
CONDIZIONE SPECIALE “A – VITA PRIVATA
1 - Oggetto dell'assicurazione
Con riferimento all'art. 12 delle C.G.A., la garanzia riguarda esclusivamente i
sinistri accaduti nell'ambito della vita privata extraprofessionale
dell'Assicurato e si riferisce ai seguenti casi:
a) controversie relative a danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti
illeciti di altri soggetti;
b) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza,di fatti
illeciti dell'Assicurato;
c) difesa penale dell'Assicurato per reato colposo o contravvenzione;
d) le controversie relative alla proprietà o locazione dell'unità immobiliare
costituente la dimora abituale o stagionale e quelle di lavoro con collaboratori
domestici;
e) le altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie
e di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a €. 258,23.
L'assicurazione si estende ai componenti il nucleo familiare ( risultante dallo
stato di famiglia), nonché, in quanto sia responsabile l'Assicurato, ai
collaboratori dell'Assicurato addetti ai servizi domestici, per fatti accaduti
durante l'espletamento delle loro mansioni.
2 - Esclusioni
Ad integrazione dell'art. 13 delle C.G.A., la garanzia non è operante per le
controversie:
a) relative al diritto di famiglia, successioni e donazioni;
b) di natura contrattuale nei confronti della Compagnia;
c) nei confronti di Enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;
d) individuali di lavoro dell'Assicurato
e) relative alla circolazione dei veicoli o natanti, soggetti all'assicurazione
obbligatoria, di proprietà o condotti dall' Assicurato;
f) relative a danni da inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia
determinato da fatto accidentale.
CONDIZIONE SPECIALE “B – PROFESSIONISTI
1 - Oggetto dell'assicurazione
Con riferimento all'art. 12 delle C.G.A., la garanzia riguarda esclusivamente i
sinistri accaduti nell'ambito dell'attività professionale indicata in polizza e
si riferisce ai seguenti casi:
a) controversie relative a danni subiti dall'Assicurato, dai familiari che
collaborano con lui e dai suoi dipendenti iscritti nei libri paga e matricola,
in conseguenza di fatti
illeciti di altri soggetti;
b) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti
illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di
legge;
c) difesa penale per reato colposo o contravvenzione dell’Assicurato e dei
familiari che collaborano con lui;
d) controversie relative alla proprietà o locazione dei locali ove
l'Assicurato esercita la propria attività e quelle di lavoro con propri
dipendenti iscritti nei libri paga e matricola.
e) le altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali,
proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a €.
516,46.
2 - Esclusioni
Ad integrazione dell'art. 13 delle C.G.A., la garanzia non è operante:
a) per le controversie di natura contrattuale nei confronti della Compagnia
b) per le controversie di natura previdenziale;
c) per le controversie riguardanti la circolazione dei veicoli o natanti
soggetti all’assicurazione obbligatoria di proprietà o condotti dall’Assicurato;
d) se il professionista non è iscritto all'albo ove prescritto.
CONDIZIONE SPECIALE “C – IMPRESE
1 - Oggetto dell'assicurazione
Con riferimento all’art.12 delle C.G.A., la garanzia riguarda esclusivamente i
sinistri accaduti nell’ambito dell'attività dichiarata in polizza e si riferisce
ai seguenti casi:
a) controversie relative a danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti
illeciti di altri soggetti;
b) controversie relative a danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di
fatti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere norma di legge;
c) difesa penale del titolare dell'impresa, dei dipendenti iscritti nei libri
paga e matricola dei familiari del titolare stesso che prestino la loro
collaborazione nell’impresa, per reato colposo o contravvenzione;
d) controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti iscritti a libro
paga e matricola o con i suoi agenti e rappresentanti;
e) controversie relative alla locazione ed alla proprietà dei locali ove
l'Assicurato esercita la propria attività;
f) le altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie
o di controparte, per le quali il valore non, sia inferiore a €. 1.032,91
2 - Esclusioni
Ad integrazione dell'art. 13 delle C.G.A.. la garanzia non è operante per le
controversie:
a) relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuate
dall'Assicurato;
b) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione
obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato;
c) relative a marchi, brevetti, diritti di autore o di esclusiva, concorrenza
sleale;
d) relative ai rapporti tra soci, e/o amministratori e impresa, nonché a
fusioni, trasformazioni e modificazioni societarie;
e) di natura contrattuale nei confronti della Compagnia;
f) nei confronti di Enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria;
g) relative a sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che essi siano
determinati da fatto accidentale;
h) relative a sinistri verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione
di calore o di radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo,
come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di
particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun
rapporto con tali eventi.
CONDIZIONE SPECIALE “D – ENTI PUBBLICI
1 - Oggetto dell'assicurazione
Con riferimento all’art.12 delle C.G.A., la garanzia riguarda esclusivamente i
sinistri conseguenti all'attività istituzionale dell'Assicurato compresi quelli
conseguenti a fatti ed atti commessi dai dipendenti dell'Assicurato
nell’espletamento del servizio e nell'adempimento dei compiti d'ufficio, e si
riferisce ai seguenti casi:
a) controversie relative a danni subiti dall’Assicurato o dai suoi dipendenti in
conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
b) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti
illeciti dell’assicurato o di suoi dipendenti;
c) difesa penale degli Amministratori e dei dipendenti dell’Assicurato per
reato colposo o per contravvenzione;
d) controversie individuali dell’Assicurato con i propri dipendenti nascenti dal
contratto di lavoro.
2 – Esclusioni
Ad integrazione dell'art. 13 delle C.G.A., la garanzia non è operante:
a) per le controversie di natura contrattuale, tranne quelle individuali di
lavoro di cui all’art. precedente;
b) per le controversie riguardanti la circolazione di veicoli o natanti
soggetti all’assicurazione obbligatoria di proprietà o condotti dall’Assicurato
o dai suoi dipendenti;
c) per le controversie che insorgono tra i dipendenti dell’assicurato.
CONDIZIONE SPECIALE “E – VEICOLI A MOTORE
1 - Oggetto dell'assicurazione
Con riferimento all’art. 12 delle C.G.A., la garanzia riguarda esclusivamente i
sinistri concernenti il veicolo indicato in polizza e si riferisce ai seguenti
casi:
a) controversie relative a danni subiti dal proprietario, dal conducente
autorizzato o dai trasporti per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti
in occasione dell’uso del veicolo;
b) controversie relative a danni cagionati dal proprietario o dal conducente
autorizzato a trasporti o ad altri soggetti in conseguenza dell’uso del veicolo;
c) difesa penale del proprietario, conducente autorizzato e trasportati, per
reato colposo o contravvenzione avvenuti in conseguenza dell’uso del veicolo;
d) controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di
controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a €. 258,23;
e) istanza di dissequestro del veicolo in caso di sequestro avvenuto in
conseguenza dell’uso dello stesso;
f) istanza di modifica del provvedimento del ritiro della patente in
conseguenza dell’uso del veicolo
2 – Esclusioni
Ad integrazione dell’art.13 delle C.G.A., la garanzia non è operante:
a) se il veicolo indicato in polizza non è coperto da assicurazione obbligatoria
di Responsabilità Civile da circolazione;
b) nel caso di trasporto di persone se il trasporto non avviene in conformità a
quanto previsto dalla carta di circolazione;
c) se il conducente del il veicolo non è abilitato alla guida a norma delle
disposizioni in vigore o se viene imputato di guida sotto influenza dell’alcool
o di sostanza stupefacenti (artt.186 e 187 del Codice della Strada) o di
inosservanza degli obblighi di cui all’art.189 del Codice della Strada, salvo il
caso di successivo proscioglimento o assoluzione;
d) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni
sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità
indette dall’A.C.I.;
e) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell’assicuratore
R.C.A. del veicolo indicato in polizza.
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